Oggi le biciclette, e soprattutto le e-bike, sono diventate fedeli compagne di viaggio di un numero sempre maggiore di italiani. Non solo per gli spostamenti cittadini, i veicoli a due ruote vengono scelti anche per affrontare tracciati fuori dalla città, tra avventure off-road, i percorsi ciclistici nei luoghi di interesse e per i movimenti nel corso delle vacanze.
Tanti, ormai, i vacanzieri che si spostano in camper o in auto con bici a seguito che si sono attrezzati con i portabici montati con il gancio traino. Ma è sempre tutto in regola? Cosa dice la legge italiana sul gancio traino per le bici? Quali dispositivi sono consentiti e quali, azioni, invece, possono indurre in sanzioni? Facciamo chiarezza sul quadro normativo così da evitare le multe.
La normativa sul portabici gancio traino
Il nuovo Codice della strada, entrato in vigore lo scorso anno, ha apportato sostanziali modifiche per garantire una maggiore sicurezza stradale. Tra queste ci sono alcune disposizioni che riguardano anche l’installazione dei portabici, inclusi quelli montati sul gancio traino.
Per questi dispositivi, infatti, per lungo tempo ci sono state incertezze e interpretazioni contrastanti. Con l’integrazione della circolare ministeriale del 10 febbraio 2025, sono state introdotte delle nuove prescrizioni sull’installazione del portabici per auto.
La prima grande novità è che il cittadino deve avere la documentazione che attesti la conformità del dispositivo alla normativa vigente. Attestato questo che deve essere fornito dal produttore del portabici.
Spazio anche alle indicazioni sulle dimensioni massime dei dispositivi per evitare che questi siano troppo ingombranti: i portabici possono sporgere, rispetto al veicolo, fino ad un massimo di 30 centimetriper lato oltre la posizione dei fanali posteriori.
Il peso massimo consentito dipende dal modello di portabici che si sceglie. Ogni cittadino deve, infatti, verificare il limite di carico indicato dal produttore, di solito tra 50 e i 75 chilogrammi, e non superarlo. Infine, con la nuova circolare, il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, precisa che le biciclette trasportate devono essere fissate con cinghie di sicurezza o sistemi di bloccaggio certificati.
Quando si rischia la multa e a quanto ammonta
Tra gli altri obblighi previsti dalla nuova legge c’è quello della visibilità della targa. Qualora il portabici la oscuri l’automobilista è tenuto a montare sul portabici stesso una targa ripetitrice, identica a quella dell’auto da richiedere alla Motorizzazione Civile.
Lo stesso principio vale per i dispositivi di illuminazione posteriore: qualora fossero coperti, anche in modo parziale, è obbligatorio installare un pannello aggiuntivo dotato di luci di posizione, stop e indicatori di direzione.
Per chi non rispetta le nuove disposizioni sono previste delle sanzioni amministrative. In particolare, la multa compresa tra 87 e 344 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente, arrivano se la targa non è visibile, se non vengono installate luci supplementari o se si superano i limiti dimensionali consentiti.